La verifica della idoneità tecnico-professionale: responsabilità dei committenti

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La verifica della idoneità tecnico-professionale: responsabilità dei committenti

La verifica dell’ idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi cui il datore di lavoro affida lavori, servizi e forniture, deve obbligatoriamente essere attuata (art. 26 comma 1 D.Lgs. n. 81/2008) anche, ma non solo, attraverso l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, inerente i lavori affidati, e dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000.

L’obbligo di verifica dell’idoneità tecnico professionale richiede il massimo di attenzione, cautela e professionalità da parte del committente tenendo conto in particolare che le modalità di cui all’art. 26 comma 1 D.Lgs. n. 81/2008 non esauriscono l’obbligo di verifica, posto che detta verifica riguarda il concetto così definito dall’art. 89 c. 1 d.lgs. n. 81/2008:

“l)idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare”.

Questo significa che una mera verifica documentale è insufficiente, una verifica limitata alle modalità documentalinon esonera il committente dalla responsabilità di aver scelto in modo negligente l’appaltatore che si dimostri professionalmente inadeguato e incompetente (si confronti l’art. 43 del Codice penale ai sensi del quale ”il delitto: è colposo, o contro l’intenzione quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente esi verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”), non esercitando il potere impeditivo che la legge attribuisce al committente che deve scegliere l’appaltatore previa verifica dell’idoneità tecnico-professionale formale e sostanziale (art. 40 Codice penale: ”non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”).

Di conseguenza una mera richiesta di documenti cosi come previsto dall’Allegato XVII del D.lgs 81/2008 risulta essere insufficiente.

Dunque l’azienda committente non deve solamente adeguarsi alle prescrizioni del DUVRI o del PSC ma dovrà effettuare una effettiva verifica delle capacità tecnico professionali, in termini di attrezzature a disposizione e forza lavoro.

Quindi il datore di lavoro dovrà comunque valutare l’idoneità delle modalità di esecuzione delle opere commissionate all’impresa, ed è attinente al principio di base secondo cui “ogni datore di lavoro è tenuto a mettere in atto ogni misura tecnica che tuteli l’integrità fisica e morale dei propri lavoratori”(art. 2087 c.c.)

Pertanto nonostante l’apparato normativo attuale non ci consenta di poter definire in maniera puntuale le modalità della verifica tecnico professionale del soggetto, si chiederà sempre al datore di lavoro che affidi i lavori in appalto una verifica sostanziale, non realizzata solamente in ottica del risparmio economico, ma in ordine all’effettivo possesso di esperienza e capacità tecniche relative al lavoro che si dovrà svolgere.

Matteo Conforti

Responsabile CSA srl CNA Pistoia Ambiente e Sicurezza

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